Istituto Vendite Giudiziarie NAPOLI S.r.l.
L’istituto Vendite Giudiziarie opera in virtù di: concessione Ministeriale, ex art. 159 disp. att. c.p.c., D.M. 11 febbraio 1997 n. 109, nonché alle direttive impartite dal Giudice.
Gli Istituti sono autorizzati alla vendita e custodia di beni mobili disposta dall'autorità giudiziaria o provenienti da fallimenti e procedure concorsuali ed esattoriali, nonché alla amministrazione giudiziaria di beni immobili, assumendo obblighi e responsabilità degli incaricati di un pubblico servizio in quanto ausiliari del Giudice.
Grazie agli importanti risultati raggiunti a partire dalla nascita - avvenuta nel lontano 1940 – gli Istituti sono presenti in circa 90 Tribunali italiani, risultando il punto di riferimento per giudici, curatori e operatori del settore.
Gli IVG hanno sede presso i Tribunali o presso le Corti di Appello nei cui territori sono autorizzati a svolgere la loro attività ex art. 3 DM 109/97, salvo diverse disposizioni da parte del Ministero della Giustizia.
A garanzia della trasparenza e sicurezza gli Istituti, sono dotati di locali di ampia metratura per il ricovero dei beni in custodia o per la vendita e tenuti perciò ad assicurarli contro i rischi di furto e incendio presso istituti assicurativi aventi organizzazione territoriale a dimensione nazionale ex art. 9 DM 109/97.
Il Ministero della Giustizia esercita la vigilanza sul funzionamento degli istituti direttamente e per il tramite dei Presidenti delle Corti di Appello.
Riferimenti normativi:
· cpc artt. 520, 532, 534, 534 bis, 592
· art. 159 delle disposizioni di attuazione e transitorie al cpc
· art. 71 del decreto n. 46/99